Allegato “A” al repertorio n. 15143/7339
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA “MOSAICO APS"
Denominazione, sede, durata e oggetto
Articolo 1. Denominazione
È costituita un’Associazione di Promozione Sociale riconosciuta denominata
“MOSAICO APS"
Articolo 2. Sede
L’attività dell’Associazione deve ricadere nell’esclusivo ambito della Regione Lombardia. L’Associazione ha sede in BERGAMO, all’indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.
L’Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.
Articolo 3. Durata
La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
Articolo 4. Scopo
L’Associazione è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), e sue modifiche e integrazioni.
L’Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
L’Associazione “MOSAICO APS”, quale Associazione di Promozione Sociale, concentra prevalentemente il suo scopo associativo nella realizzazione di attività ricadenti nei settori di intervento della Leva Civica Lombarda Volontaria, di cui alle leggi regionali tempo per tempo vigenti, e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione “MOSAICO APS” ha come ulteriore scopo associativo la realizzazione di attività ricadenti nei settori di interventi del Servizio Civile Universale, come identificati dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modifiche e integrazioni.
Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, sviluppando il proprio operato negli ambiti di seguito abbinati (settori e attività di interesse generale):
- favorire, organizzare e gestire un proficuo impiego di giovani come operatori del Servizio Civile universale e soprattutto della Leva Civica Lombarda presso enti non a fine di lucro operanti nei settori della assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale e, limitatamente e/o in maniera funzionale alle attività svolte sul territorio regionale lombardo, della cooperazione internazionale (articolo 5, primo comma, lettera d));
- promuovere interventi di educazione e promozione culturale a favore dell’obiezione di coscienza, del Servizio Civile universale e soprattutto della Leva Civica Lombarda (articolo 5, primo comma, lettere i), v) e w));
- favorire l’inserimento lavorativo dei giovani mediante un proficuo utilizzo delle esperienze maturate nello svolgimento del Servizio Civile universale e soprattutto della Leva Civica Lombarda (articolo 5, primo comma, lettere g) e l));
- effettuare servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da Enti del Terzo Settore lombardi (articolo 5, primo comma, lettera m)).
In caso di aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea degli associati potrà procedere all’adeguamento del presente articolo.
L’Associazione di Promozione Sociale “MOSAICO APS” è ente titolare di accreditamento, iscritto all’Albo unico del SCU, codice SU00124, ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, e dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, dopo essere stato ente titolare di accreditamento nell’Albo Nazionale del SCN, codice NZ00455, ed ente convenzionato in data 17 luglio 2000, con l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per l’impiego di obiettori di coscienza al servizio militare obbligatorio.
L’Associazione di Promozione Sociale “MOSAICO APS” è ente titolare di accreditamento per la presentazione e gestione di progetti di Leva Civica Lombarda Volontaria, ai sensi delle leggi regionali tempo per tempo vigenti, e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni e le attività necessarie o utili al conseguimento dell’oggetto associativo.
L’Associazione potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di Terzo Settore e privati che operano nel campo del servizio civile e soprattutto della Leva Civica Lombarda Volontaria. Può altresì stabilire protocolli d’intesa con altri enti e soggetti pubblici, del Terzo Settore e privati, per l’attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo Statuto. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere in via strumentale tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L’Associazione esercita le attività sopra individuate avvalendosi in via prevalente, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti e soggetti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi scopi. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, dei partiti o movimenti politici e delle organizzazioni sindacali, nonché degli altri soggetti o enti assimilabili.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi senza corrispettivo e simili. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l’erogazione di servizi di modico valore.
Patrimonio
Articolo 5. Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione minima di euro 100.000 (centomila), nonché dagli incrementi derivanti principalmente da:
- contributi ed elargizioni degli aderenti (ad esempio quote di iscrizione, quote annuali, e via dicendo);
- contributi di soggetti ed Enti privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di Organismi nazionali e internazionali;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni o da servizi resi agli associati e/o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite patrimoniali, di beni mobili o immobili e simili, pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
- attività di raccolta fondi;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata o contributo, consentiti dalla legge e dal presente Statuto e comunque conformi agli scopi e alle attività dell’Associazione.
Qualora il patrimonio dell’Associazione risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell’importo minimo stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti, in quanto compatibili, degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
I contributi degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Associati
Articolo 6. Associati
L’Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.
Gli associati si dividono in:
- “ordinari”: sono i fondatori e coloro che, successivamente alla costituzione dell’Associazione, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli
- “sostenitori”: sono quelli, privi del diritto di intervento e di voto, che per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’Associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione
La qualità di associato è intrasmissibile.
Possono essere associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che ci sia corrispondenza con le finalità istituzionali dell’Associazione e il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.
Il domicilio degli associati, dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e del Revisore, per i loro rapporti con l’Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.
Articolo 7. Ammissione degli associati
L’ammissione degli associati avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell’interessato. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’Assemblea degli associati. Gli associati sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entreranno a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8. Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Tutti gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (Libro degli associati, Libro dei verbali dell’Assemblea degli associati, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.
Articolo 9. Volontari
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.
Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei volontari.
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Agli stessi sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese anche di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 10. Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri, o in mancanza di questo, all’Assemblea degli associati.
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l’anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all’Associazione.
Articolo 11. Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo;
- il Collegio dei
Assemblea degli associati
Articolo 12. Competenze degli associati
Sono di competenza dell’Assemblea degli associati:
- l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio dell’Associazione;
- la nomina, la sostituzione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina, la revoca e il compenso dei componenti degli eventuali Organo di Controllo, Revisore legale dei conti e Collegio dei Probiviri;
- le decisioni sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e sul promovimento delle corrispondenti azioni di responsabilità;
- le impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
- le modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
- l’approvazione e la modifica dei regolamenti dell’Associazione;
- le decisioni relative all’anticipato scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell’Associazione;
- la decisione sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto associativo o una rilevante modificazione dei diritti degli associati;
- qualsiasi altra materia attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti alla sua competenza.
Articolo 13. Convocazione
L’Assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio dell’associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, nonché le altre menzioni richieste dalla legge. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante, anche in via alternativa o cumulativa, uno o più mezzi di comunicazione, quali lettera, telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica certificata, a scelta del Consiglio Direttivo, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’associato almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 14. Intervento e voto
Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati ordinari che, in regola con il pagamento della quota annuale, risultino iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Ciascun associato esprime un solo voto. Il voto si esercita in modo palese.
Ogni associato che abbia diritto di intervento e/o di voto all’Assemblea può farsi rappresentare, nelle delibere dell’Assemblea da altro associato, anche componente del Consiglio Direttivo con speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell’Associazione. Un associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.
Articolo 15. Presidente e segretario
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’eventuale Vice Presidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
Per lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea il Presidente può nominare un segretario, anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l’Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.
Articolo 16. Deliberazioni
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.
Le deliberazioni riguardanti la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, mentre per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Sono fatte salve diverse disposizioni inderogabili di legge o del presente Statuto.
Articolo 17. Deliberazioni per audio o videoconferenza
Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi, se nominato, il segretario, o il Notaio, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.
Articolo 18. Verbale
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Ove sia stato nominato un Notaio, è quest’ultimo che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea.
Il verbale dell’Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle assemblee.
Amministrazione
Articolo 19. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata, su decisione degli associati, da un Consiglio Direttivo composto da più amministratori fino ad un numero massimo di 7 (sette). I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, e per la precisione fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall’articolo 2382 del codice civile.
Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell’Associazione.
I componenti del Consiglio Direttivo decadono per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità e per tutte altre cause di decadenza e incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.
Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un vice-Presidente, che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario generale e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.
Articolo 20. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività, salvo che la legge o il presente Statuto o gli associati dispongano diversamente.
Spetta al Consiglio Direttivo, tra l’altro, di:
- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall’Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se necessario, il bilancio associativo;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione degli associati;
- sottoporre all’Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione dell’Associazione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri Organi, o comunque escluso dalla legge o dal presente
Articolo 21. Convocazione del Consiglio Direttivo
La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell’adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, a ciascun sindaco effettivo e al Revisore, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica, i componenti dell’Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 22. Doveri dei consiglieri
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto; si applica in quanto compatibile il disposto dell’articolo 2475 ter del codice civile.
Articolo 23. Presidente dell’Associazione
Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell’Associazione.
La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
Il Presidente dell’Associazione:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall’Assemblea degli
Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
In particolare in caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti od operazioni determinate.
Articolo 24. Rappresentanza dell’Associazione
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque grado.
Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.
La rappresentanza dell’Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Controlli
Articolo 25. Organo di Controllo
Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti anche fra persone non associate.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 2399 del codice civile.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, in via eccezionale, durata ultra o infra triennale.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell’Organo di controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e in particolare, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Articolo 26. Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l’Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell’apposito Registro.
La Revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso l’unico suo componente o tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.
Articolo 27. Collegio dei Probiviri
L’Assemblea degli associati può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è appellabile davanti all’Assemblea degli
Bilancio, devoluzione, disposizioni finali
Articolo 28. Bilancio
Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo procede a norma di legge alla redazione del progetto di bilancio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea ai sensi e nei termini di legge, è depositato, ai sensi e per gli effetti di legge, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:
- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, al Revisore dei Conti, ai Dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio associativo redatto con le modalità previste dalla Il bilancio associativo dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione di Promozione Sociale o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
Articolo 29. Devoluzione
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altre Associazioni di Promozione Sociale o comunque ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 9 del Codice del Terzo Settore.
Art. 30. Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l’Associazione, incluse le controversie promosse dai componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o dal revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Associazione.
L’Arbitro dovrà decidere ritualmente e secondo diritto.
Articolo 31. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia.
F.to Claudio Di Blasi
F.to Marco Avagliano (L.s.)
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Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 28 ottobre 2019